(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del
                          29 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                   Finalita' e oggetto della legge
    1.   La   Regione   Liguria   riconosce   e  valorizza  il  ruolo
dell'associazionismo   di  promozione  sociale  come  espressione  di
partecipazione,  solidarieta',  liberta' e pluralismo; ne promuove lo
sviluppo  e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalita' di
carattere  sociale,  civile, educativo, culturale, di ricerca etica e
spirituale.  Determina  altresi' le modalita' di partecipazione delle
associazioni  di  promozione  sociale  all'esercizio  delle  funzioni
regionali  di  programmazione e coordinamento nei settori in cui esse
operano.
    2.  La  presente  legge  istituisce  il  registro regionale delle
associazioni di promozione sociale.