(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 29 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' e oggetto della legge 1. La Regione Liguria riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarieta', liberta' e pluralismo; ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile, educativo, culturale, di ricerca etica e spirituale. Determina altresi' le modalita' di partecipazione delle associazioni di promozione sociale all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione e coordinamento nei settori in cui esse operano. 2. La presente legge istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale.